NUOVO CORONAVIRUS: AGGIORNAMENTO SITUAZIONE 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

 

A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e regionale e del carattere particolarmente diffusivo del virus COVID-2019 è statoemanato un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri DPCM (4 marzo 2020), emesso nella serata di ieri e con validità sull’intero territorio nazionale, che prevede tra le altre cose, le seguenti restrizioni:  

ART. 1… 

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; 

b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); 

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d); 

d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate presso i ministeri dell’interno e della difesa; 

e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; 

f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. 

… 

ART. 3 

(Monitoraggio delle misure) 

1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti. 

ART. 4 

(Disposizioni finali) 

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 

 

 

Viene inoltre ricordata l’osservanza delle seguenti misure igienico-sanitarie: 

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; 

c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; 

e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; 

f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate. 

 

 

Si ricorda che nel caso di febbre e tosse persistente è necessario contattare il Numero unico di emergenza 112 per ricevere un’adeguata assistenza. 

 

Tutto quanto sopra premesso, pur comprendendo la complessità della situazione creatasi, si invita la popolazione ad affrontare questo momento delicato con lucidità, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Sarà nostra cura provvedere ad un aggiornamento costante nei confronti dei cittadini in merito all’evolversi degli eventi. 

 

L’Amministrazione Comunale rimane a disposizione della comunità per qualsiasi ulteriore necessità ed informazione, ai seguenti numeri di telefono: 329/7880907 - 335/5802935 (sindaco). 

Resia, lì 5 marzo 2020 

IL SINDACO/ŠÏNDIK 

MICELLI Anna 

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