CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 sono entrate in vigore nuove norme sul trasferimento di residenza e cambi di abitazione. Le modifiche (art. 5 del decreto legge 9.02.2012 n. 5, conv. in Legge 4 aprile 2012, n. 35), riguardano:
Trasferimento della residenza da altro comune
Trasferimento della residenza dall'estero
Trasferimento della residenza all'estero
Cambiamento di abitazione

I cittadini dovranno utilizzare esclusivamente i moduli ministeriali pubblicati sul sito Ministero dell'Interno . Le istanze possono essere presentare direttamente all'Ufficio Anagrafe del Comune, per Raccomandata (Comune di Resia -Ufficio Anagrafe - Via Roma, 21 – 33010 Resia (UD), via fax (0433-53392), tramite posta elettronica semplice (anagrafe@comune.resia.ud.it - gabriella.dilenardo@comune.resia.ud.it ) o posta elettronica certificata (comune.resia@certgov.fvg.it).

Si precisa che l'inoltro delle istanze per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve sempre essere allegata copia del documento di identità del richiedente.
Tutti i componenti maggiorenni che trasferiscono la residenza devono sottoscrivere il modulo di dichiarazione e allegare copia di un documento di identità.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare all'istanza tutti i documenti indicati nell'Allegato A. I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono allegare all'istanza tutti i documenti indicati nell'Allegato B.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo. L'ufficiale d'anagrafe effettuerà la registrazione entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione.

Gli effetti giuridici delle dichiarazioni anagrafiche (e delle cancellazioni) decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.

Il Comune di nuova iscrizione, a decorrere dalla registrazione e fino al ricevimento della conferma della cancellazione da parte del Comune di precedente iscrizione, potrà rilasciare la certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.

I controlli sulla sussistenza dei requisiti dichiarati saranno effettuati entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso) ai sensi dell'art. 20 L.241/1990.

In presenza di accertamento negativo, l'interessato sarà cancellato dall'Anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000.