1. Informazioni generali sull’Imposta.
A decorrere dal primo gennaio 2012 viene introdotta l’Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale, secondo quanto stabilito dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n°201, convertito dalla L. 214/2011.
Di seguito le principali novità dell’imposta:
- Assoggettamento all’imposta delle abitazioni principali;
- Riserva allo Stato di metà del gettito calcolato sull’aliquota base, ad eccezione dell’abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;
- Aumento dei moltiplicatori per il conteggio della base imponibile come di seguito specificati:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “A”, con esclusione della categoria A10, e nelle categorie C2, C6, C7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “B” e nelle categorie catastali C3, C4, C5
- 80 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A10 e D5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria C1;
- Sostituisce l’Irpef (per gli immobili non locati), l’Addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati), l’Addizionale comunale Irpef (per gli immobili non locati), L’imposta comunale sugli immobili.
2. Immobili soggetti ad imposta ed aliquota stabilita dal Comune.
Sono soggetti ad Imposta tutti i fabbricati ed aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa.
- Abitazione principale. Si intende tale l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Questo tipo di immobile è esente dal pagamento, a condizione che non ricada nelle categorie A1, A9 ed A10
- Per pertinenzedell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Casa coniugale assegnata al coniuge che non ne sia proprietario.E’ riconosciuta l’applicazione della detrazione per abitazione principale e relativa aliquota base al coniuge che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. Aliquota stabilita 4‰
- Fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.). Aliquota stabilita 7,6‰ senza applicazione della detrazione.
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti. Non viene riconosciuta l’equiparazione all’abitazione principale del fabbricato concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Aliquota stabilita 7,6‰ senza applicazione della detrazione.
- Aree edificabili.Si intende per edificabile quell’area utilizzata a scopo edificatorio, ovvero è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Aliquota stabilita 7,6‰
3. Chi deve pagare l’imposta.
Le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento sono i proprietari di immobili, i titolari di diritti reali (uso, abitazione, superficie, usufrutto etc.), i locatari di immobili concessi in leasing.
4. Scadenze per il versamento.
Le scadenze per il pagamento dell'IMU sono fissate al 16 giugno per il versamento dell'acconto ed al 16 dicembre per il versamento del saldo. Qualora tali scadenze ricadano in giorni festivi, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
5. Modalità di versamento
Il versamento dell’Imposta può essere effettuato esclusivamente tramite il mod. F24 presso tutti gli sportelli bancari, postali oppure utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i contribuenti in possesso di partita IVA, il versamento è possibile solo con modalità telematica. Per i cittadini italiani residenti all'estero, titolari di un conto corrente in Italia è possibile effettuare il versamento utilizzando il ModF24Web. Con Risoluzione n. 35/E del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codici per il versamento dell’imposta e sono così specificati:
® 3912: IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (Comune);
® 3913: IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune);
® 3916: IMU – imposta municipale propria per le aree edificabili (Comune);
® 3918: IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati (Comune);
® 3923: IMU – imposta municipale propria interessi da accertamento (Comune);
® 3924: IMU – imposta municipale propria sanzioni da accertamento (Comune);
6. Dichiarazione
Permane l’obbligo di presentazione di dichiarazione per le variazioni, ma solo se le informazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta non sono note al Comune. La dichiarazione dovrà essere presentata entro novanta giorni dalla data della variazione. Per gli immobili posseduti dal primo gennaio 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 luglio 2012, il relativo modello sarà approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
7. Informazioni e supporto.
L'Ufficio tributi del Comune di Resia invia la proposta di pagamento correlata con i modelli F24 al domicilio dei contribuenti nel mese di maggio di ogni anno.
I contribuenti che desiderano ricevere assistenza possono contattare l’ufficio Tributi – Pontarini Maria:
- telefono 0433/53001 int. 2017;
- Fax 0433/53392;
- email: tecnico.tributi@com-resia.regione.fvg.it;
- allo sportello: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;
PAGAMENTI IMU DALL'ESTERO
Si informa che con comunicato stampa del Dipartimento delle Finanze, sono state fornite maggiori indicazioni relativamente ai versamenti dall'estero tramite bonifico bancario.
I contribuenti che non fossero nelle condizioni di eseguire il versamento utilizzando il mod. f24web, hanno la facoltà di eseguire il pagamento tramite bonifico.
Le specifiche sono illustrate nel comunicato allegato.