1. Informazioni generali sull’Imposta.

A decorrere dal primo gennaio 2023 nella Regiona Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata istituita l'Imposta  locale immobiliare autonoma che sostituisce l'IMU, ai sensi della L.R. 17 del 14 novembre 2022.

 

2. Chi deve pagare l’imposta.

Le persone fisiche o giuridiche obbligate al pagamento sono i proprietari di immobili, i titolari di diritti reali  (uso, abitazione, superficie, usufrutto etc.), i locatari di immobili concessi in leasing.

  • proprietario dell’immobile
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria

 

3. Scadenze per il versamento.

Le scadenze per il pagamento dell'ILIA sono fissate al 16 giugno per il versamento dell'acconto ed al 16 dicembre per il versamento del saldo. Qualora tali scadenze ricadano in giorni festivi, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

 

4. Modalità di versamento

Il versamento dell’Imposta può essere effettuato esclusivamente tramite il mod. F24 presso tutti gli sportelli bancari, postali oppure utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Per i contribuenti in possesso di partita IVA, il versamento è possibile solo con modalità telematica. Per i cittadini italiani residenti all'estero, titolari di un conto corrente in Italia è possibile effettuare il versamento utilizzando il ModF24Web. Con Risoluzione n. 35/E del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti i codici per il versamento dell’imposta e sono così specificati:

®      5900: ILIA –imposta locale autonoma su abitazione principale e relative pertinenze;

®      5901: ILIA –imposta locale autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata;

®      5903: ILIA –imposta locale autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale;

®      5905: ILIA –imposta locale autonoma per le aree fabbricabili;

®      5906: ILIA –imposta locale autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all'attività economica;

®      5907: ILIA –imposta locale autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all'attività economica;

®      5908: ILIA –imposta locale autonoma per i fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D;

®      5909: ILIA –imposta locale autonoma per per gli altri immobili;

®      5910: ILIA –imposta locale autonoma per interessi da attività di accertamento;

®      5911: ILIA –imposta locale autonoma per sanzioni da attività di accertamento;

5. Dichiarazione

Permane l’obbligo di presentazione di dichiarazione per le variazioni, ma solo se le informazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta non sono note al Comune. La dichiarazione dovrà essere presentata entro il  30 giugno dell'anno successivo rispetto al quale sono intervenute le variazioni. E' possibile utilizzare il modello ministeriale per le dichiarazioni IMU.

 

6. Informazioni e supporto.

La Responsabile del Servizio Tributi è la dott.ssa Cristina Di Lenardo.

L'Ufficio tributi del Comune di Resia invia la proposta di pagamento correlata con i modelli F24 al domicilio dei contribuenti nel mese di maggio di ogni anno. Tali proposte non consistono in una proposta vincolante e non precludono al Comune la possibilità di emettere eventuali avvisi di accertamento.

I contribuenti che desiderano ricevere assistenza possono contattare l’ufficio Tributi:

-               telefono 0433/53001 int. 2017;

-               Fax 0433/53392;

-               email: cristina.dilenardo@comune.resia.ud.it, tributi@comune.resia.ud.it oppure maria.pontarini@comune.resia.ud.it;

-               allo sportello: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00;